scissione di Snc con imputazione a riserva di parte del
capitale della scissa
Not. Pappaglione
Nel caso si tratta di una scissione di una Snc con costituzione di due nuove Snc:
il capitale della scissa è 170.000 euro, quello delle nuove società si vorrebbe
essere 10.000 euro ciascuna.
Mi
domando se questa "riduzione" di capitale sia ammissibile (direi di
sì) e se debba essere motivata nel progetto di scissione (direi opportuno).
La
differenza di 150.000 euro deve essere imputata a riserva, la quale avrà la
limitazione di disponibilità prevista dall'art. 2306, c.c., o è consentita ai
creditori solo l'opposizione ex art. 2503?
Not. Maria Alessandra Panbianco
Il
problema e' quello di stabilire se la fissazione del capitale sociale delle
societa' beneficiarie sia libera oppure se esistano dei limiti, imposti
dall'osservanza di un qualche principio di diritto societario (integrita' del
capitale sociale, continuita' dei valori di bilancio ecc.), variamente
descrivibile a seconda che ci si riferisca alla disciplina delle societa' di
persone o delle societa' di capitali.
Riflessi sulla soluzione del precedente problema si hanno anche in base alla
qualificazione del "trasferimento" che si realizza all'esito della
scissione e di cui fa cenno l'art. 2504 septies.
Trattasi
di un conferimento?
E' un
trasferimento "scissionis causa", con regole sue proprie?
Oppure
non e' nemmeno un fenomeno "traslativo", risolvendosi il tutto in una
semplice modificazione dell'originario contratto sociale?
Da un punto di vista pratico, nel 99,9% delle scissioni non c'e' mai un'esigenza
legata al rapporto di cambio che giustifichi questo o quel valore del capitale
sociale delle societa' beneficiarie: e' l'autonomia privata, nel progetto di
scissione, che stabilisce che il capitale sociale delle beneficiarie sia 10,
100 o 1000, in base ad esigenze che nulla hanno a che vedere con l'operazione
di scissione in senso tecnico-giuridico.
In queste valutazioni, ci si chiede, si devono considerare quei limiti posti
dall'art. 2306 (per le societa' di persone) e dall'art. 2445 (per le societa'
di capitali) a tutela dell'integrita' del capitale sociale e della sua
indisponibilita' da parte dei soci, ovviamente sempre che con la scissione si
realizzi anche una diminuzione del capitale sociale non giustificabile, ripeto,
in base al rapporto di cambio o secondo una qualche ragione oggettiva dipendente
dalla scissione essendo, invece, la diminuzione del capitale sociale il frutto
della mera volonta' dei soci/amministratori?
Cio' significherebbe coordinare il termine per l'opposizione (2 mesi nella
fusione/scissione; 3 mesi nella riduzione del capitale) e giustificare nel progetto
di scissione l'esuberanza del capitale "originario" (per il solo caso
dell'art. 2445, quindi solo quando la scissa sia una societa' di capitali).
Se sei
prudente (il tuo motto, dunque, e': non si puo' mai dire con che giudice si
avra' a che fare) e puoi influire sul comportamento delle parti, non
sarebbe male, nel tuo caso, procedere all'atto di scissione trascorsi i 3 mesi
di cui parla l'art. 2306.
E' con
l'atto di scissione, infatti e secondo me, che si rende disponibile per i soci
quella parte del netto patrimoniale originariamente vincolata a capitale
sociale, per un importo complessivo ben maggiore.
Fermo restando che la dottrina probabilmente piu' numerosa, potrebbe ben convincerti
che la sola disciplina applicabile al caso de qua sia quella della
fusione/scissione.