scissione di Snc con imputazione a riserva di parte del capitale della scissa



Not. Pappaglione

mpappaglione@notariato.it


Nel caso si tratta di una scissione di una Snc con costituzione di due nuove Snc: il capitale della scissa è 170.000 euro, quello delle nuove società si vorrebbe essere 10.000 euro ciascuna.

Mi domando se questa "riduzione" di capitale sia ammissibile (direi di sì) e se debba essere motivata nel progetto di scissione (direi opportuno).

La differenza di 150.000 euro deve essere imputata a riserva, la quale avrà la limitazione di disponibilità prevista dall'art. 2306, c.c., o è consentita ai creditori solo l'opposizione ex art. 2503?

 

 


Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

 

Il problema e' quello di stabilire se la fissazione del capitale sociale delle societa' beneficiarie sia libera oppure se esistano dei limiti, imposti dall'osservanza di un qualche principio di diritto societario (integrita' del capitale sociale, continuita' dei valori di bilancio ecc.), variamente descrivibile a seconda che ci si riferisca alla disciplina delle societa' di persone o delle societa' di capitali.


Riflessi sulla soluzione del precedente problema si hanno anche in base alla qualificazione del "trasferimento" che si realizza all'esito della
scissione e di cui fa cenno l'art. 2504 septies.

 

Trattasi di un conferimento?

E' un trasferimento "scissionis causa", con regole sue proprie?

Oppure non e' nemmeno un fenomeno "traslativo", risolvendosi il tutto in una semplice modificazione dell'originario contratto sociale?

Da un punto di vista pratico, nel 99,9% delle scissioni non c'e' mai un'esigenza legata al rapporto di cambio che giustifichi questo o quel valore del capitale sociale delle societa' beneficiarie: e' l'autonomia privata, nel progetto di scissione, che stabilisce che il capitale sociale delle beneficiarie sia 10, 100 o 1000, in base ad esigenze che nulla hanno a che vedere con l'operazione di scissione in senso tecnico-giuridico.


In queste valutazioni, ci si chiede, si devono considerare quei limiti posti dall'art. 2306 (per le societa' di persone) e dall'art. 2445 (per le societa' di capitali) a tutela dell'integrita' del capitale sociale e della sua indisponibilita' da parte dei soci, ovviamente sempre che con la scissione si realizzi anche una diminuzione del capitale sociale non giustificabile, ripeto, in base al rapporto di cambio o secondo una qualche ragione oggettiva dipendente dalla scissione essendo, invece, la diminuzione del capitale sociale il frutto della mera volonta' dei soci/amministratori?


Cio' significherebbe coordinare il termine per l'opposizione (2 mesi nella fusione/scissione; 3 mesi nella riduzione del capitale) e giustificare nel progetto di scissione l'esuberanza del capitale "originario" (per il solo caso dell'art. 2445, quindi solo quando la scissa sia una societa' di capitali).

Se sei prudente (il tuo motto, dunque, e': non si puo' mai dire con che giudice si avra' a che fare) e puoi influire sul comportamento delle parti, non sarebbe male, nel tuo caso, procedere all'atto di scissione trascorsi i 3 mesi di cui parla l'art. 2306.

 

E' con l'atto di scissione, infatti e secondo me, che si rende disponibile per i soci quella parte del netto patrimoniale originariamente vincolata a capitale sociale, per un importo complessivo ben maggiore.


Fermo restando che la dottrina probabilmente piu' numerosa, potrebbe ben convincerti che la sola disciplina applicabile al caso de qua sia quella della fusione/scissione.